L’11 maggio è stata approvata dal Parlamento, con 372 sì e 50 no, la nuova legge sulle unioni civili che fornisce una regolamentazione per le unioni tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze nelle coppie eterosessuali. L’unione civile avverrà davanti a un ufficiale di stato per le coppie omosessuali e verrà registrato nell’archivio dello stato civile (dove vengono indicati dati anagrafici, residenza comune, regime patrimoniale). Mentre le convivenze tra persone di sesso diverso avverranno davanti a un avvocato o notaio. Le coppie dello stesso sesso o di sessi diversi potranno anche decidere, per tutta la durata della convivenza, un cognome comune scelto tra quelli della coppia, o mantenendo entrambi i due cognomi (nel matrimonio c’è l’obbligo, invece, di usare quello del marito, oppure di aggiungerlo a quello della moglie).
Ecco in breve le novità della nuova legge:
- L’unione civile tra due persone dello stesso sesso può essere registrata in Comune alla presenza di 2 testimoni maggiorenni. Inoltre, la nuova legge offre alle coppie omosessuali gli stessi diritti del matrimonio.
- Per stipulare invece un contratto di convivenza tra due persone di sesso diverso basta l’atto firmato dal notaio o da un avvocato. Serve per definire residenza, lavoro di entrambi e regime patrimoniale scelto (che può essere modificato anche successivamente). Il contratto di convivenza va fatto registrare, entro dieci giorni dalla stipula, all’anagrafe.
- Nelle unioni civili e nelle convivenze è previsto l’obbligo di assistenza morale e materiale e alla coabitazione (devono avere la stessa residenza). In caso di fine della convivenza o morte, il coniuge potrà rimanere nell’abitazione di proprietà dell’altro per un massimo di 3 anni. Oppure in caso di affitto, subentrare al contratto per continuare a vivere nella stessa casa.
- La coppia può scegliere un cognome comune. Se i partner si lasciano decade tale diritto.
- Non c’è obbligo di mantenimento se l’unione civile, in una coppia con partner etero, si rompe (a meno che il partner si trova in stato di bisogno. In questo caso gli alimenti saranno calcolati in base agli anni di convivenza). Inoltre, anche nelle unioni stabili non è prevista né eredità né reversibilità della pensione (come invece avviene nel matrimonio). Diversamente è previsto per le coppie gay che hanno diritto a eredità e a reversibilità della pensione.
- Per separarsi: le coppie omosessuali devono rivolgersi all’ufficiale di stato civile; le coppie etero dichiarano con un atto al notaio la fine della loro convivenza.
- Il senato ha stralciato la possibilità di adottare il figlio, naturale o adottivo, del partner (stepchild adoption), prevista invece per le coppie sposate da almeno tre anni.